Arcidiocesi Ancona-Osimo

REGOLAMENTO

Sportello per le segnalazioni di abusi sessuali su minori o su adulti vulnerabili relative a chierici o a membri di Istituti di vita consacrata o Società di vita apostolica.

 

ANGELO SPINA

Arcivescovo Metropolita di Ancona-Osimo

 

Contestualmente al Decreto di costituzione dello Sportello per le segnalazioni di abusi sessuali su minori o su adulti vulnerabili relative a chierici o membri di Istituti di vita consacrata o Società di vita apostolica (Prot. N. 14 del 15 maggio 2020), viene approvato il seguente Regolamento.

 

REGOLAMENTO

Sportello per le segnalazioni di abusi sessuali su minori o su adulti vulnerabili relative a chierici o a membri di Istituti di vita consacrata o Società di vita apostolica.

 

Premesse

La sede dello Sportello è presso il Consultorio Familiare “Insieme” del Centro Promozionale Famiglia in Piazza Santa Maria, 5.

Lo Sportello riceve previo appuntamento telefonico al numero 071.20.41.48. L’addetto del Consultorio che riceve la chiamata ne comunica immediatamente il contenuto al Responsabile dello Sportello.

Lo Sportello ha lo scopo di raccogliere segnalazioni, da chiunque ne fosse a conoscenza, di abusi sessuali su minori o su persone vulnerabili relative a chierici o a membri di Istituti di vita consacrata o Società di vita apostolica a norma dell’art. 2 del Motu proprio Vos estis lux mundi di Papa Francesco (7 maggio 2019).

Lo Sportello adotta una particolare attenzione al minore o alla persona vulnerabile, che sarà sempre al centro della sua primaria preoccupazione. Agisce con la necessaria delicatezza ed evita, soprattutto con chi accusa di aver subito abuso, un clima inquisitorio di domande e risposte serrate, quasi si tratti solo di compilare burocraticamente un formulario.

Lo Sportello accoglie chiunque si presenti: viene ascoltato con attenzione, delicatezza e grande rispetto, tanto più se si tratta delle persone ferite direttamente da quanto accaduto.

Chiunque può fare la segnalazione di un abuso sessuale da parte di un chierico o di un religioso/religiosa, se ne è a conoscenza. Un chierico o un religioso, a norma del Motu proprio Vos estis lux mundi è obbligato a segnalare ogni abuso di cui sia a conoscenza. Ogni fedele invece è fortemente esortato a farlo.

Se a segnalare l’abuso da parte di un chierico o di un religioso è un minore o una persona vulnerabile, per quanto non si tratti di assunzione di formale testimonianza, questi sarà sempre assistito da uno o da entrambi i genitori, dal tutore legale – ove già nominato – o da una persona di fiducia da lui indicata o, in alternativa, da un procuratore nominato dal Vescovo.

Lo sportello non svolge alcun compito di accompagnamento psicologico. Qualora questo fosse necessario, esso rimanda a chi di competenza. E’ sempre comunque disponibile a dare tutto l’aiuto e il supporto, ove necessario, in collaborazione con l’equipe diocesana per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili.

Lo sportello protegge l’identità di colui che segnala l’accaduto. Protegge sempre l’identità del minore o della persona vulnerabile.

Lo Sportello si impegna anche a tutelare il presunto abusatore, facendo quanto possibile per evitare che possa essere danneggiato da accuse prive di fondamento. Se è il caso, lo Sportello può informare colui che denuncia delle possibili conseguenze civili, penali e canoniche relative al delitto di falso.

Lo Sportello non prende in considerazione segnalazioni anonime.

 

Procedure.

  1. Lo Sportello agisce in modo conforme al diritto canonico e a quello civile secondo le linee Guida del Servizio Nazionale per la Tutela dei Minori e le norme della Vos est lux mundi.
  1. Lo Sportello informa sempre che è diritto di chi segnala informare anche l’Autorità Giudiziaria ed esorta a farlo. Se il/i genitori/e del minore o il legale rappresentante della persona vulnerabile non vogliono fare segnalazioni all’Autorità Giudiziaria, il responsabile dello Sportello chiarisce con gli interessati il motivo per cui non intendono farlo e valuta con loro le conseguenze di tale decisione a livello personale ed ecclesiale e mette a verbale che sono stati informati del loro diritto e che liberamente scelgono di non esercitarlo, indicando le motivazioni per cui scelgono questa strada. Tale scritto viene conservato in un apposito archivio riservato e potrà essere mostrato in seguito all’Autorità (per esempio, quando il minore avesse raggiunto la maturità e ci fosse la necessità di giustificare il modo di procedere scelto dallo Sportello).
  1. Lo Sportello non procede immediatamente alla comunicazione all’Autorità Giudiziaria dell’avvenuta segnalazione, in quanto non è tenuto giuridicamente: non intende scavalcare i genitori del minore e si riserva la possibilità di una indagine previa, secondo le linee guida date dal Servizio Nazionale per la Tutela dei Minori. Chiarisce, però, che, come stabilito dalle linee guida date dal Servizio Nazionale, si riserva sempre la possibilità di informare l’Autorità Giudiziaria di quanto raccolto, dopo aver accertato la veridicità dei fatti e soprattutto quando ci sia il pericolo di reiterazione del reato o lo richieda la protezione del minore o della persona vulnerabile.
  1. Lo Sportello informa sempre che la segnalazione fatta solo alla Chiesa sarà presa comunque in seria considerazione. La Chiesa procederà, per quanto di sua competenza, prendendo nei confronti dell’accusato anche eventuali provvedimenti disciplinari a norma del diritto canonico, dopo adeguata indagine ed eventuale processo canonico che abbia accertata la colpevolezza dell’accusato.
  1. Lo Sportello informa colui che dichiara di essere stato abusato che, se vuole, lui o i suoi genitori verranno informati dagli stessi esiti dell’indagine fatta dalla Chiesa.
  1. Poiché l’eventuale segnalazione riguarda chierici o religiosi/religiose, verrà informato il Vescovo o il Superiore Maggiore dell’accusa verso il chierico o il religioso. Lo Sportello informa che il Vescovo e il Superiore Maggiore sono disposti a incontrare l’abusato e la famiglia, se essi lo desiderano. Tale incontro non intende in alcun modo porre alcun ostacolo all’eventuale procedimento dell’Autorità Giudiziaria.
  1. Se la segnalazione riguarda un soggetto che non appartiene alla Arcidiocesi di Ancona-Osimo, verrà prontamente informato di tutto l’Ordinario dell’accusato e si conserverà in archivio copia della documentazione raccolta.
  1. Se colui che segnala è solo una persona a conoscenza dei fatti, e non l’abusato o i suoi genitori, a norma di diritto canonico verrà fatta una indagine previa riservata (anche a tutela dell’accusato) e in seguito a questa si deciderà quale seguito dare alla segnalazione.
  1. Per ogni segnalazione ricevuta lo Sportello redige un verbale, sottoscritto da chi fa la segnalazione, e lo conserva in un archivio segreto. Informa il segnalante che tale verbale potrebbe in seguito essere inoltrato all’Autorità Giudiziaria, qualora l’indagine previa fatta a norma di diritto canonico attesti la veridicità dei fatti segnalati.
  1. Lo Sportello chiarisce e concorda con la persona/le persone che segnala/segnalano i passi opportuni da intraprendere: con i Superiori del presunto abusatore, con l’abusatore stesso, con l’abusato se non è lui che segnala, etc.
  1. Lo Sportello chiarisce l’eventuale necessità di intervento di altre figure specialistiche: psicoterapeuta, avvocato, altre figure professionali a sostegno dell’abusato.
  1. Il Responsabile dello Sportello chiede l’autorizzazione ad essere puntualmente informato dei contenuti che emergessero dalla consulenza psicoterapeutica o giuridica o di altre figure professionali coinvolte.
  1. Ogni consulenza presso lo Sportello, o richiesta allo Sportello, è assolutamente gratuita.

 

Ancona, 15 maggio 2020

Il Cancelliere Vescovile                                                                                 L’Arcivescovo
Don Pierluigi Moriconi                                                                                 +Angelo Spina

 

Download:

Prot. 14 del 15 maggio 2020 – Regolamento sportello segnalazione abuso dei minori